La Rivista per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue

Fondazione Lingue e Culture, Monte Verità, Ascona

Statuti della fondazione

art. 1 Costituzione e nome della Fondazione
Viene costituita una Fondazione denominata "Fondazione Lingue e Culture". Essa è regolata dagli art. 80 e seg. del CCS e dai presenti statuti.

art. 2 Scopi della Fondazione
La Fondazione ha lo scopo di favorire la salvaguardia e la diffusione delle lingue e delle culture che esse rappresentano e, in particolare, di promuovere l'apprendimento delle lingue.
Per perseguire tale scopo la Fondazione
- si costituisce quale editore di una rivista specializzata per l'insegnamento e
- promuove e sostiene iniziative tese a favorire e migliorare la conoscenza reciproca delle lingue e delle culture in Svizzera;
- sostiene e promuove la ricerca nel campo della pedagogia e didattica dell'insegnamento delle lingue,della psicolinguistica applicata e della sociolinguistica;
- favorisce la formazione continua degli insegnanti di lingue nonchè il dialogo e la collaborazione fra ricercatori e insegnanti.

art. 3 Patrimonio della Fondazione
Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma iniziale di fr. 3000.-. Esso verrà aumentato da
a) contributi liberi individuali di persone o Enti
b) pubbliche sottoscrizioni
c) sussidi di Enti pubblici e privati

art. 4 Sede e durata della Fondazione
La Fondazione ha sede ad Ascona presso il Centro seminariale Monte Verità.
L'indirizzo della Fondazione sarà quello del segretario in carica.
La sua durata è illimitata.

art. 5 Organi della Fondazione
Gli organi della Fondazione sono
a) il Consiglio di Fondazione
b) l'Ufficio di Revisione

art. 6 Consiglio di Fondazione
Il Consiglio di Fondazione è composto da un numero di membri compreso tra 5 e 15. Almeno 2 dei membri della redazione della rivista devono far parte del Consiglio di Fondazione. Le quattro lingue nazionali devono essere rappresentate nel Consiglio.
Nomina nel suo seno il Presidente, il Segretario e il Cassiere, che restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Esso è convocato di regola almeno una volta all'anno dal Presidente o dal Segretario, oppure su richiesta di almeno due membri.
Le risoluzioni del Consiglio di Fondazione sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Ogni membro avrà la facoltà, caso per caso, di dare procura ad un altro membro del Consiglio affinchè lo rappresenti, in caso di impossibilità a presenziare alla riunione. Il numero dei partecipanti alle riunioni del Consiglio di Fondazione (membri più quelli rappresentati) non potrà in ogni modo essere inferiore alla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso.
In caso di astensione o di parità di voti, il Presidente decide. Il presidente non può astenersi dal voto.

art. 7 Competenze del Consiglio di Fondazione
Il Consiglio di Fondazione:
a) prende tutte le misure atte ad assicurare l'esistenza della Fondazione, nonchè il conseguimento degli scopi prefissi,
b) amministra il patrimonio della Fondazione, attenendosi alle norme legali,
c) decide eventuali contributi di carattere generale o particolare non specificatamente elencati all'art. 3, ma giustificabili dagli scopi della Fondazione,
d) si adopera per procurare annualmente i fondi necessari per il regolare adempimento degli oneri finanziari derivanti alla Fondazione dagli impegni previsti all'art. 2, e ha la facoltà di decidere eventuali rimborsi-spese per i membri della Fondazione,
e) costituisce, se lo ritiene opportuno, il Comitato di Patronato, ne stabilisce il regolamento,
f) nomina la redazione della rivista specializzata. Ne stabilisce il regolamento dopo avere sentito il parere dei redattori e garantendone la libertà scientifica,
g) può costituire un centro di documentazione utile al perseguimento degli scopi della Fondazione,
h) allestisce o fa allestire, alla fine di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre, il Rendiconto e il rapporto di attività della Fondazione,
i) adotta e modifica il regolamento della Fondazione,
l) impegna la Fondazione di fronte a terzi con la firma collettiva a due del Presidente, del Segretario e del Cassiere.
Il Consiglio di Fondazione ha la facoltà di costituire un Fondo di riserva della Fondazione, per il quale saranno stabiliti i criteri di utilizzo possibile.

art. 8 Ufficio di revisione
L'Ufficio di revisione è composto di uno o più membri, che non facciano parte del Consiglio di Fondazione, designati da quest'ultimo.
Competenze: l'Ufficio di revisione esamina i conti conformemente agli art. 727 e rel. del CO.

art. 9 Segretario e Cassiere
Il Segretario della Fondaziomne tiene il verbale delle decisioni prese dal Consiglio di Fondazione; conserva gli atti e provvede al disbrigo della corrispondenza e alle cure dei documenti della Fondazione.
Il Cassiere ha gli obblighi e le competenze di cui agli art. 957 e seg. del CO.

art. 10 Dimissioni
Le dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Fondazione possono essere date con preavviso di 3 mesi. Devono essere indirizzate in forma scritta al presidente del Consiglio di Fondazione.

art. 11 Ricostituzione degli organi della Fondazione
In caso di morte o dimissioni di uno o più membri degli organi della Fondazione il Consiglio di Fondazione dovrà procedere, entro il termine di due mesi, alla designazione e nomina dei membri mancanti.

art. 12 Scioglimento della Fondazione
In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio sarà interamente da evolvere a favore di Enti con finalità similari a quelle della "Fondazione Lingue e Culture" con decisione del Consiglio di Fondazione a maggioranza dei due terzi.

art. 13 Pubblicazioni
Organo delle pubblicazioni della Fondazione è il F.U. del Cantone Ticino.

art. 14 Approvazione
Il presente statuto è stato approvato il 16 aprile 1993.